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Statuto
 
 

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TITOLO VI

CAPO I

FINANZA E CONTABILITA'

FIRMA MANDATI

ART. 79

1. Il Comune, nei limiti fissati dalla Legge, persegue la propria autonomia finanziaria attraverso la potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione; effettua le proprie scelte sulla base di programmi che siano compatibili con i mezzi finanziari disponibili, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso della comunità alle spese pubbliche locali, adotta le proprie determinazioni relative a tariffe, imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, secondo criteri di giustizia e equità.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune la provvista di personale e di mezzi occorrenti per le finalità di cui al precedente comma.

4. La Giunta attua le procedure previste dalle norme statali, regionali e comunitarie, per accedere ai fondi di finanziamento degli investimenti del Comune.

5. I mandati e le reversali sono sottoscritti dal Responsabile dell'ufficio contabile; in assenza del responsabile vi provvede il Segretario Comunale.

ART. 80

1.La programmazione dell'attività del Comune è effettuata dalla Giunta sulla base delle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili. Essa è rappresentata mediante il Bilancio di previsione annuale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale. La redazione di tali atti deve essere funzionale ad una chiara lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. La Giunta redige gli atti di cui al precedente comma, previo esame e valutazione dei relativi criteri di massima e della definizione dei programmi ed obiettivi.

3. Il Bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere in via preventiva sottoposti a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono il loro avviso nei modi e nei tempi fissati dal Regolamento.

4. Il Bilancio di previsione dell'anno successivo è deliberato dal Consiglio comunale nel termine di legge. Esso è corredato degli atti prescritti dalla legge e deve corrispondere ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. La votazione è valida soltanto se al momento della sua effettuazione risultino presenti almeno la metà dei consiglieri in carica.

6. Insieme con il progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti da valere per il periodo di vigenza del bilancio pluriennale. Tale programma, suddiviso per anni, ha inizio da quello successivo alla sua approvazione e comprende l'indicazione di ciascuna opera di investimento.

CAPO II

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 81

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende alle attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione anche coattiva delle entrate agli stessi relative.

4. 1 beni patrimoniali del Comune non possono. di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito; eventuali deroghe sono giustificate da motivi di interesse pubblico e i relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta Comunale con atto motivato.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

CAPO III

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 82

1. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle norme del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

4. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 83

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime la propria valutazione in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento delle stesse, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO IV

APPALTI E CONTRATTI

ART. 84

PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazione ed agli affitti , relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Resp.le del servizio, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base;

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO V

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 85

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita Convenzione ed ha durata minima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

ART. 86

LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle Leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 87

LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle Leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione , che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 88

LA PROVINCL4

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, dell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali e sportivi.

ART. 89

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3° e 4°, della Legge 8 Giugno 1990 n° 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, abrogano le norme statutarie con essi incompatibili.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.