TITOLO V
CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 70
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
ART. 71
LA CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
Il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da Cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal regolamento o dalla legge con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
ART. 72
LE ISTITUZIONI
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca, la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di legge vigenti.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicitā ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.
ART. 73
LE SOCIETA' PER AZIONI
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle Società di cui al primo comma l'eventuale prevalenza di capitale locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse
pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale.
CAPO II
FORME DI COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI
ART. 74
Se esistono le condizioni di convenienza, efficacia ed economicitā, il Comune può gestire i servizi pubblici avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed imprese di Cooperazione.
Le decisioni in ordine alle diverse forme di gestione spettano sempre al Consiglio su proposta della Giunta.
Il Comune di Castelnuovo di Farfa dà priorità assoluta alle forme di collaborazione coi Comuni del comprensorio della Valle dell'Olio.
ART. 75
CONVENZIONI
Al fine di svolgere funzioni o servizi determinati in modo coordinato, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza dei consiglieri presenti, la stipula di convenzioni con altri Comuni e la Provincia.
Lo schema di Convenzione deve sottolineare le modalità della gestione, i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 76
1 CONSORZI
Il Consorzio è un ente strumentale avente personalità giuridica ( art. 23 Legge 142/90 ) preordinato alla gestione di quei servizi che per le loro caratteristiche, si prestano ad una migliore realizzazione se svolti in forma associata. Per la partecipazione al consorzio con altri Comuni o con la Provincia, il Comune approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti una convenzione ed uno Statuto. Il Sindaco od un suo delegato partecipa alle assemblee consortili con responsabilità proporzionale alla quota di partecipazione.
ART. 77
ACCORDI DI PROGRAMMA
Gli accordi di programma votati a maggioranza dei consiglieri presenti sono finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni e di Amministrazioni statali.
L'accordo prevede:
- il coordinamento delle azioni tra i vari soggetti;
- i tempi e le modalità per la realizzazione dell'accordo medesimo;
- i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti; connesso adempimento.
Per l'accordo è richiesto il consenso unanime degli enti partecipanti. Questi ultimi sono equiordinati, prescindendo dalle dimensioni e dalla rilevanza degli interessi. La vigilanza sui tempi e modi di esecuzione dell'attività è effettuata da un collegio costituito in relazione a quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 142/90.
ART. 78
UNIONE DEI COMUNI
L'unione dei Comuni è preordinata all'esercizio unitario di una pluralità di funzioni e servizi . Essa viene costituita con l'approvazione, in conformità con le disposizioni legislative, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione.
L'atto costitutivo individua:
- gli organi dell'unione e le modalità di elezione degli stessi;
- la ripartizione dell'unione e le modalità di elezione degli stessi;
- la ripartizione delle competenze e dei poteri tra i medesimi;
Lo Statuto stabilisce gli organi e i servizi da unificare e disciplinare i rapporti finanziati tra gli Enti.
Il Comune di Castelnuovo di Farfa dà priorità assoluta alle forme di collaborazione con i Comuni del comprensorio della Valle dell'Olio. |