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Statuto
 
 

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TITOLO III

CAPO I

ART. 52

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni e di associazione che perseguono senza fini di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

ART. 53

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, valorizza le libere forme associative e del volontariato, che operano nel territorio e svolgono attività di interesse locale.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, ne favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento, riconosce la facoltà di prendere visione degli atti, di intervenire e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi qualora abbiano interesse.

3. Le associazioni ed organizzazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi, dovranno essere iscritti con deliberazione della Giunta comunale, in apposito albo su domanda delle medesime alla quale dovrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo;

4. Il Comune può erogare forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa per la realizzazione di progetti proposti dalle Associazioni iscritte nell'apposito Albo istituito presso il Comune;

5. Le Associazioni legalmente costituite e registrate dal C.C. ai sensi del precedente art. 4, per l' espletamento delle loro attività, sono esenti da tasse comunali.

ART. 54

Al fine di gestire servizi socio-culturali di rilevanza non imprenditoriale, il Comune può affidarne la gestione ad associazioni presenti sul territorio che svolgano attività attinenti al settore.

ART..55

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale nel rispetto della legislazione nazionale e regionale;

2. Alla Pro Loco di Castelnuovo di Farfa è riconosciuto carattere ausiliario del Comune che si estrinseca in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale , nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico e a migliorare le condizioni di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza ed informazione turistica;

e) attività ricreativa;

f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

3. Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro-loco nell'ambito del Comune, un rappresentante della stessa verrà inserito come membro di diritto nelle seguenti Commissioni comunali:

- cultura, tempo libero e sport,

- ambiente.

ART. 56

INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle OO.SS., in quanto soggetti rappresentativi di interessi collettivi e interlocutori attivi nella ricerca delle soluzioni più consone ai problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte fondamentali.

Il Comune, pertanto, assume il metodo della consultazione preventiva e periodica e della informazione costante nei confronti delle Confederazioni sindacali e delle categorie nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

2. Le OO.SS. possono inoltrare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi dalle stesse rappresentati.

Il Comune per il tramite del Sindaco dà risposta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al primo comma. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Sindaco è tenuto ad inserire all'O.d.g del Consiglio Comunale immediatamente successivo, la proposta o l'Istanza o la petizione ricevuta, perché l'organo si esprima in merito.

3. In occasione della emanazione di C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti locali, il Comune prima di procedere all'applicazione del contratto integrativo, consulta le OO.SS. firmatarie dell'accordo.

4. Il Comune riconosce alle OO.SS. il diritto di accesso agli atti e documenti comunali. Il Regolamento disciplinerà modalità, tempi e limitazioni comunque eccezionali al diritto di visione o di copia degli atti e documenti.

ART. 57

PETIZIONI, PROPOSTE ED ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, proposte e petizioni, in materie di competenza del Comune, per la migliore tutela di interessi individuali o diffusi.

2. Le proposte concernenti interessi collettivi devono essere corredate di un numero di firme di elettori del Comune pari al 10% del corpo elettorale alla data del 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce con l' indicazione del nominativo del sottoscrittore, della sua presidenza e degli estremi di un documento di identità. E' facoltà delle Amministrazioni verificare le autenticità delle sottoscrizioni.

3. Una Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni entro dieci giorni dal deposito.

4. Le petizioni, proposte ed istanze ritenute ammissibili dalla Commissione comunale, devono essere esaminate e decise dall'organo comunale competente per materia entro trenta giorni dal deposito da parte della Commissione suddetta , previa illustrazione dell'interessato o del primo firmatario a pena di decadenza.

5. Il Comune dà adeguata pubblicità alle relative deliberazioni.

ART. 58

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi ed inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del Consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale.

ART. 59

REFERENDUM

1. Un numero di eletti residenti non inferiori al 30% del corpo elettorale può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. La richiesta deve essere corredata dalle sottoscrizioni autenticate nella forma di legge e presentate all'Ufficio del Segretario comunale per la verifica della regolarità.

2. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 90 giorni dal deposito della richiesta . Le operazioni di voto seguono le modalità previste dalla Legge elettorale. Il referendum non può tenersi in coincidenza con le votazioni provinciali e comunali.

3. Qualora l'esito del referendum non abbia esito favorevole per i proponenti, le spese sostenute dal Comune per la consultazione popolare saranno a carico del comitato promotore nella misura del 50% = ;

4. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e documenti in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali ovvero quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto Comunale;

b) regolamento Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza;

e) personale comunale;

f) bilancio preventivo e consuntivo;

g) assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti.

5. Il giudizio di ammissibilità, le condizioni, i tempi e le modalità di svolgimento devono essere disciplinate dallo specifico regolamento;

6. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;

7. Non si procede agli adempimenti del presente comma se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto;

8. Il referendum è revocato con decreto del Sindaco, qualora la proposta referendaria venisse recepita dal Consiglio comunale;

9. Il referendum è sospeso con decreto del Sindaco, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;

10. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;

11. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli relativi alle materie escluse.

ART. 60

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello Stato.

2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa, è riconosciuto si cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli Enti, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle società a partecipazione comunale con le modalità stabilite dal Regolamento. I casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.

3. Per assicurare l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il Regolamento dovrà prevedere:

a) gli atti di cui potrà essere vietata l'esibizione;

b) le forme e le modalità di esercizio del diritto di accesso;

c) la disciplina del rilascio delle copie di atti, previo pagamento dei soli costi, e le modalità di esercizio del diritto di informazione.

4. L'accesso alle informazioni potrà essere assicurato anche mediante servizi informativi.

ART. 61

CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Comune deve indire ogni anno, preferibilmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, una Conferenza dei servizi locali, d'intesa con le Associazioni degli utenti aventi strutture organizzative e con le organizzazioni sindacali territoriali.

Le risultanze della conferenza devono essere portate, opportunamente formulate, nel Consiglio comunale per eventuali decisioni in merito.

CAPO II

L'AZIONE POPOLARE

ART. 62

L'AZIONE SOSTITUTIVA

1, L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente , entro i termini di legge . A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.