TITOLO II
CAPO I
ORDINAMENTO
ART. 13
NORME GENERALI
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale,
4. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo;
5. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato;
6. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Il Consigliere esercita il suo mandato liberamente, con la facoltà di assumere sia singolarmente che con altri Consiglieri, le iniziative che ritiene più opportune, e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. Le indennità di carica e di presenza dei consiglieri sono determinate dal Consiglio, nei limiti stabiliti dalla legge.
ART. 15
ENTRATA E DURATA IN CARICA
Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
La surrogazione è consentita nei casi e con le modalità di legge.
ART. 16
DOVERI DEL CONSIGLIERE
Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti nelle quali è stato designato.
Il Consigliere Comunale che non partecipi, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sarà dichiarato decaduto dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
Il Consigliere comunale che non partecipi a tre sedute, nell'anno solare, della Commissione comunale di cui è membro sarà dichiarato decaduto dalla carica di componente della Commissione.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine di tre giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza da parte della Commissione comunale.
Il Consigliere Comunale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed agli atti in cui abbia un interesse proprio o di congiunti e/o affini entro il 4° grado e si deve allontanare dalla seduta dell'organo collegiale.
Nel caso in cui al comma precedente il Consigliere è tenuto a dichiarare la causa dell'impedimento, salvo l'obbligo di ricusazione da parte di altro Consigliere che sia a conoscenza della causa impeditiva.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti relativi all'esercizio del mandato il Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Castelnuovo di Farfa, in difetto le comunicazioni saranno legalmente effettuate con deposito dell'atto presso la segreteria comunale.
ART. 17
POTERI DEL CONSIGLIERE
Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
ART. 18
CESSAZIONE DALLA CARICA
La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire per dimissioni, per decadenza e per incompatibilità sopravvenuta.
Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere indirizzate al consiglio e presentate per iscritto al protocollo.
Oltre a quanto stabilito dal precedente art. 16 le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono stabilite dalla Legge.
Le incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dalla legge.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
Le dimissioni, una volta presentate sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono immediatamente efficaci. Gli atti conseguenti sono disciplinati dalla legge.
I Consiglieri che non intervengono per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza motivata da parte del Consigliere interessato provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7, della L. 7/8/90 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. II Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
ART. 19
CONSIGLIERE ANZIANO- GRUPPI CONSILIARI
Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze: a parità di voti esercita le funzioni il più anziano di età.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due componenti.
Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché unico rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio.
Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture.
I gruppi consiliari devono formalizzare la designazione del capogruppo con una comunicazione scritta e sottoscritta da tutti i componenti indirizzata al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario comunale.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
Il criterio per individuare il Consigliere anziano è quello della maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 IV e T.U. D.P.R. 570/60 al quale quindi si farà riferimento in caso di assenza o impedimento del primo Consigliere anziano o di suo rifiuto a presiedere l'Assemblea.
Le minoranze possono costituire anche un gruppo unico.
È istituita la Conferenza dei Capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nell'art. 31, comma 7 ter, legge 142/90.
I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
ART. 20
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l'organo che determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita i poteri conferitigli dalla Legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione. Adempie alle funzioni demandategli dalle Leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. Esso dura in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti, ma a decorrere dal 45° giorno antecedente le elezioni può adottare solo le delibere urgenti.
ART. 21
PRIMA ADUNANZA
La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta.
Entro 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte dei Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico/amministrativo.
Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.
Con cadenza annuale entro il 30 Settembre il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee.
È facoltà del Consiglio integrare, nel corso del mandato, le linee del mandato secondo intervenute esigenze.
La prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
La seduta dovrà tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Le sedute consiliari sono presiedute dal Sindaco o in caso di sua assenza, o impedimento, dal ViceSindaco, in mancanza dal Consigliere anziano.
La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Nella prima adunanza il Sindaco presta giuramento. Il giuramento è prestato come primo atto successivo alla convalida degli eletti.
ART. 22
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria altresì:
a) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa il giorno della seduta;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
Nei casi in cui alla precedente lettera b)
l'adunanza deve essere tenuta entro il termine di venti giorni; la convocazione è disposta dal Sindaco.
In difetto vi provvede il Vice Sindaco e quindi il Consigliere anziano.
All'ordine del giorno vengono iscritte le questioni richieste, se di competenza consiliare.
In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
ART. 23
ORDINE DEL GIORNO
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.
ART. 24
CONVOCAZIONE
L'avviso di convocazione con allegato Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza.
Gli atti devono essere depositati in segreteria o nell'aula consiliare ventiquattr'ore prima della seduta.
L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
ART. 25
VALIDITA' SEDUTE E MODALITA' VOTAZIONI
Il Consiglio per principio delibera a maggioranza assoluta dei votanti ossia con la metà più uno dei voti.
La seduta è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei consiglieri in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di quattro consiglieri a rendere legale l'adunanza. E' sempre richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica per rendere legale l'adunanza sui seguenti atti fondamentali:
a) Approvazione del Bilancio annuale e pluriennale;
b) modifiche allo Statuto;
c) approvazione piano regolatore generale.
In caso di astensione volontaria i Consiglieri si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non in quello necessario per l'approvazione della deliberazione.
Con l'avviso di convocazione il Sindaco può stabilire anche il giorno e l'ora per la seduta in seconda convocazione.
Nel quorum necessario a rendere legale l'adunanza non si computano gli Amministratori che, in quanto interessati, debbono allontanarsi dall'aula.
Le sedute per principio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui il Consiglio con deliberazione motivata, stabilisca diversamente, e quella in cui si discute intorno a persone e alle sue qualità e capacità.
Le votazioni per principio sono palesi eccettuati i casi in cui diversamente dispone apposita norma.
La seduta è pubblica e la votazione è segreta quando si deliberi intorno ad una persona senza dover esprimere alcun giudizio discrezionale.
Sono in ogni caso adottate in seduta pubblica la delibera di nomina dei componenti le commissioni, e del revisore del conto.
ART. 26
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti nominativi o generali, tra cui il Piano Regolatore Generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Quando deve essere garantita la rappresentanza della minoranza in seno ad organismi, enti o commissioni il Consiglio delibera col sistema del voto limitato: risulterà eletto il Consigliere di minoranza che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti e in mancanza colui che avrà conseguito il maggior numero dei voti e a parità il più anziano. La minoranza è costituita dai quattro consiglieri eletti nelle liste minoritarie.
ART. 27
FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell'organo collegiale è disciplinato dall'apposito Regolamento. Fino alla sua adozione, per quanto non diversamente disciplinato dallo Statuto, hanno vigore in via transitoria e meramente integrativa, le disposizioni di legge regolanti la materia, sempreché compatibili con le norme statutarie.
ART. 28
COMPETENZE
Il Consiglio delibera in merito alle materie ad esso espressamente attribuite per legge.
Assume impegni di spesa che sono inscindibilmente connessi ad atti di manifestazione della volontà
politica di propria competenza.
In particolare, il Consiglio delibera sulle seguenti materie:
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari , i programmi triennali e
l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione , i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali , l'affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e
dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e le
emissioni dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario e di altri funzionari;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentati del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
ART. 29
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale qualora il Comune è collocato in zona montana riconosciuta dalla legge regionale, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana fermo restando le competenze conferite e/o delegate all'UNIONE . Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
Il termine decorre dalla presentazione delle istanze al protocollo comunale e può essere procrastinato una sola volta per giustificati obiettivi motivi tempestivamente resi noti dal Consigliere.
ART. 30
COMMISSIONI
Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consultive permanenti e temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
Le Commissioni, nell'espletamento delle competenze funzionali, hanno gli stessi diritti riservati dall'art. 31, 5° comma L. 142/90 ai Consiglieri comunali al fine di ottenere dall'Ente di appartenenza le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato; con l'obbligo del segreto d'ufficio nei casi previsti espressamente dalla legge.
Non sussistono preclusioni in ordine alla possibilità che le Commissioni, nell'adempimento dei compiti istituzionali, possono avvalersi della facoltà di audizione di organismi interni ( Amministratori ed Uffici ) ed esterni ( forze politiche, economiche, sociali, esperti di settore).
La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
L'apposito regolamento disciplina il funzionamento, la composizione e i poteri delle Commissioni.
ART. 31
COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
Nello stabilire la composizione delle Commissioni il Regolamento dovrà attenersi al criterio di proporzionalità, vale a dire all'equilibrio tra maggioranza e minoranza ( per quanto attiene ai componenti scelti in seno al Consiglio) nonché all'equa composizione (adottando un riparto ponderato per quanto attiene ai componenti estranei al Consiglio, nominati ratione materia).
Compito prevalente delle Commissioni permanenti, è l'esame preliminare degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni dell'organo assembleare.
Compito delle Commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni particolari, individuate dal Consiglio Comunale, per la cui complessità e rilevanza si richiede una specifica ponderazione di interessi ed una accentuata necessità di acquisizione di dati ed informazioni da sottoporre attentamente al vaglio ed alla riflessione degli organi deputati a decidere al riguardo.
In particolare il regolamento dovrà disciplinare:
a) la nomina, la durata e le modalità generali di funzionamento di ogni singola Commissione;
b) le procedure per l'esame delle proposte sottoposte al vaglio delle Commissioni, i quorum strutturali e funzionali;
c) metodi, procedimenti e termini dello svolgimento dei lavori, con garanzia per il singolo o le collettività coinvolti direttamente nel procedimento, di esprimere le proprie ragioni tempestivamente.
ART. 32
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale: il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 33
PREROGATIVE
1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina, collegialmente, gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
ART. 34
COMPOSIZIONE
1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori.
2. La nomina della Giunta avviene si sensi del 2° comma dell'art. 34 della L. 142/90 come modificato dall' art. 16 della L. 81/93;
3. E' consentita la nomina ad Assessore di cittadini elettori non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ART. 35
ELEZIONE - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'
1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge;
2. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano fra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia.
ART. 36
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI
Le dimissioni dell'Assessore sono irrevocabili e producono efficacia immediata.
Nella prima seduta utile del Consiglio comunale, il Sindaco comunica al Consiglio la nuova composizione dell'organo esecutivo.
Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
ART. 37
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause: a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore; c) negli altri casi previsti dalla Legge.
2. Gli assessori che non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
3. I casi di decadenza sono accertati dal Sindaco con atto monocratico. In tutti i casi in cui cessa dalla carica l'Assessore, la sua sostituzione è disposta dal Sindaco entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza.
ART. 38
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate alla Giunta ed al Consiglio.
5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe conferite e le successive modifiche.
7. La Giunta adotta un Regolamento per l'esercizio della propria attività.
ART. 39
ATTRIBUZIONI
1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio ed inoltre di quelli che presuppongono scelte di tipo discrezionale non tecnico ove questi non siano attribuiti ad altri organi dallo Statuto dai regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi o dalla legge.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici comunali nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a)Propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
b) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
c) fissa i criteri per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuisce benefici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati in presenza di situazioni non previste dal Regolamento Comunale;
d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni salvo la competenza consigliare ex art. 32 lett. M della citata legge 142/90;
e) conferisce incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste dal bilancio annuale o pluriennale o dalla relazione previsionale e programmatica o in programmi di opere pubbliche ovvero da altri atti fondamentali approvati dal consiglio comunale;
f) provvede all'esecuzione delle scelte operate dal consiglio comunale di gestire i servizi e le attività affidandoli all'esterno;
g) autorizza un proprio rappresentante a stare in giudizio;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento secondo quanto previsto dal relativo regolamento;
i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato, Regione e Provincia quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) recepisce gli accordi di contrattazione decentrata;
m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
n) esegue gli storni di fondi con prelievi dei capitoli dei fondi di riserva e di cassa, nonché gli storni di fondi ai soli stanziamenti di cassa;
o) provvede agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili e mobili registrati;
p) approva i progetti per la realizzazione di opere e lavori pubblici;
q) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e popolare;
r) Locazioni e fitti attivi e passivi;
s) approva i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
t) la scelta di gestire i servizi e le attività affidandoli all'esterno con riferimento a tutto ciò che non essendo concessione è affidamento contrattuale di attività e servizi, quando il Consiglio abbia previsto o individuato l'obiettivo in un suo atto fondamentale;
u) è competente in ordine allo stato giuridico dei dipendenti ed alla disciplina delle Assunzioni, redigendo il piano annuale delle assunzioni;
v) adotta i provvedimenti disciplinari che non sono riservati al Segretario Comunale, ed in ogni caso, quelli della destituzione, sospensione e riduzione dello stipendio previo parere del Responsabile del procedimento disciplinare;
z) dispone le assunzioni di personale a termine sia in rapporto subordinato che autonomo, ferme restando le competenze del Sindaco ex art. 6 L. 127/97 e L. 81/93.
5. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine alle controversie di competenze, positive o negative, sia reali che eventuali, che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
b) assume gli impegni di spesa direttamente connessi e consequenziali ad atti collegiali di manifestazione della volontà politica che siano, con questa, inscindibili.
ART. 40
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco;
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari;
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza;
4. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei conti tutte le volte che la stessa Giunta lo riterrà opportuno, nonché esperti per essere ascoltati su problemi particolari e specifici;
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa;
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei membri in carica;
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono effettuate a cura del Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da uno dei componenti del Collegio nominato dal Presidente;
8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale ;
9. La Giunta comunale resta in carica fino alla elezione del nuovo organo collegiale;
10. Il funzionamento della Giunta Comunale è disciplinato da apposito regolamento, fino alla sua approvazione trovano attuazione , in quanto e se computabili con lo Statuto, le disposizioni di legge regolanti la materia.
ART. 41
GIUNTA MUNICIPALE
DIMISSIONI
Le dimissioni sono presentate al Sindaco per iscritto e sono da questo momento irrevocabili; Se le dimissioni sono presentate , anche oralmente, durante la seduta consiliare o di Giunta Comunale, vengono iscritte a verbale e da tale momento sono irrevocabili;
DIMISSIONI DEI SINGOLI ASSESSORI
Le dimissioni del singolo assessore sono comunicate al Sindaco e seguono la medesima procedura dei commi precedenti; la sostituzione degli assessori avviene secondo le modalità stabilite nel presente Statuto;
IMPEDIMENTO ASSENZA DEL SINDACO
In caso di impedimento o assenza del Sindaco le funzioni sono svolte nell'ordine: a) dal vice-Sindaco; b) dall'Assessore più anziano di età; c) dal consigliere più anziano.
CAPO IV
IL SINDACO
ART.42
IL SINDACO
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce al Segretario Comunale
e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione
degli atti;
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune;
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive;
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le
categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici nonché, previo accordo coi responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Il Sindaco, in particolare:
a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti,
per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
b) nomina e revoca il vice Sindaco e gli Assessori;
c) convoca e presiede la Giunta;
d) stipula gli accordi di programma;
e) rappresenta in giudizio il Comune escluse le materie tributarie;
f) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione
esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli
altri criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 Giugno 1990 n° 142, dallo Statuto, dal Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dall'art. 6 della legge 127/97;
g) dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli
Uffici;
h) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici ed all'esecuzione degli atti;
i) vigila sul servizio di polizia municipale;
l) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo e nel rispetto del procedimento di
copertura della sede;
m) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale;
n) adotta i provvedimenti contingenti ed urgenti di cui
all'art. 38 II c, della legge 142/90, i provvedimenti di requisizione, i provvedimenti esterni in materia di ordine, sicurezza pubblica e protezione civile e in genere gli atti e i provvedimenti a lui attribuiti espressamente dalla legge.
ART. 43
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi ;
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta municipale;
g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
i) in quanto autorità comunale di protezione civile sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di protezione civile , presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzione di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificassero nel territorio comunale. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo di organizzazioni di cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto;
l) sceglie e nomina gli Assessori sia interni che esterni. La nomina degli assessori esterni non è soggetta a convalida e la responsabilità in ordine all'esistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità dell'Assessore esterno è del Sindaco.
ART. 44
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1 . Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 45
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1.Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di 20 giorni ed inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, dal Sindaco presiedute nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari e specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori e al segretario comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
ART. 46
DELEGHE DEL SINDACO
Oltre a quanto stabilito dalla Legge il Sindaco può delegare al vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni; l'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al responsabile; l'atto di delega e della sua delega è comunicato al Prefetto.
ART. 47
IL VICE SINDACO
1. Il vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4° bis della Legge 19 Marzo 1990 n° 55;
2. Quando il vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile;
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vice Sindaco fino all'elezione di nuovo Sindaco.
ART. 48
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE SINDACO E ASSESSORI
Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del Comune. Ai componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, edilizia, opere e lavori pubblici è fatto obbligo di astenersi dallo svolgere nel territorio amministrato attività professionale nelle relative materie.
ART. 49
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO DEL SINDACO
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio;
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 3° comma dell'art. 37 bis della Legge 8.6.1990 n° 142;
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento;
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o in mancanza dall'assessore più anziano di età e infine dal Consigliere anziano;
5. La commissione nel termine di 30 gg. dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro 10 giorni dalla presentazione.
ART. 50
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, è presentata al Sindaco. Nel calcolo non si computa il Sindaco.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
ART. 51
EFFETTI DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia;
2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario;
3. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo entro cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.
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