TITOLO I
CAPO I
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Castelnuovo di Farfa, custode del patrimonio storico delle tradizioni dell'antica comunità di Castelnuovo di Farfa, è ENTE TERRITORIALE LOCALE AUTONOMO. In quanto emanazione diretta della Comunità, ne ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
ART.2
L'AUTONOMIA
1. La sua autonomia politica è fondata sullo Statuto, la sua autonomia finanziaria si esplica nell'ambito delle leggi che coordinano la finanza pubblica. L'attribuzione alla Comunità locale del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2. Le funzioni proprie di cui è titolare sono definite nello Statuto. Le funzioni delegate sono fissate dalle Leggi dello Stato e della Regione.
ART.3
STATUTO
1. Riallacciandosi ad una significativa tradizione di autogoverno che ha segnato la sua storia, il Comune di Castelnuovo di Farfa si dà il presente Statuto.
2. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
3. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
4. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.
5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
6. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo.
ART.4
FINALITA'
1. La comunità di Castelnuovo di Farfa, di cui il comune è Ente esponenziale, intende proseguire e riaffermare i seguenti valori:
a) la profonda umanità nei rapporti interpersonali che annulli ogni distinzione di classe e categoria;
b) la pari dignità e la pari opportunità di cittadini di ambo i sessi in tutti i settori;
c) il senso religioso che, affondando le radici nella sacralità del popolo sabino, è presente in ogni momento della vita pubblica e privata ed ha la sua espressione nella venerazione del Patrono S. Nicola di Bari, della Madonna degli Angeli e della Madonna del S. Rosario;
d) il culto della tradizione che va gelosamente conservato nei suoi elementi autentici;
e) il mantenimento ed il miglioramento di quelle caratteristiche che fanno di Castelnuovo di Farfa una Comunità a misura d'uomo dove sia ancora possibile vivere in tranquillità e serenità, in un ambiente non degradato che rispetta la natura in tutte le sue espressioni;
f) la salvaguardia e la rivitalizzazione di un centro storico unico ed irripetibile;
g) la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del Comune.
ART.5
PRINCIPI DI LIBERTA', UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E PARTECIPAZIONE
II Comune di Castelnuovo di Farfa intende ispirare la propria azione ai valori di solidarietà tra i popoli e privilegiare la tutela e la difesa dei più deboli, degli emarginati, dei portatori di handicap, delle nuove povertà ( giovani disoccupati, anziani soli e privi di mezzi, tossicodipendenti ) proteggendo la vita in ogni momento con opportune forme di prevenzione e sostegno. Persegue la valorizzazione, il coinvolgimento ed il sostegno del volontariato e dell'Associazionismo in tutte le sue espressioni, la promozione ed il coordinamento delle attività culturali, artistiche e sportive. Persegue la promozione ed il sostegno delle istituzioni educative ad ogni livello per garantire un'adeguata formazione dell'uomo e del cittadino. Persegue nel quadro del riequilibrio regionale e provinciale uno sviluppo integrato che sappia coniugarsi con l'ambiente e che assicuri un adeguato tenore di vita per tutti i cittadini. Persegue altresì l'obiettivo dell'ulteriore rottura dell'isolamento del territorio al fine di superare ogni ostacolo che si frappone al suo sviluppo.
ART. 5 BIS
Il Comune promuove pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine è favorita la rappresentanza di entrambi i sessi nelle Commissioni consultive interne, negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
ART. 5 TER
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il Comune di Castelnuovo di Farfa riconosce il "Consiglio dei ragazzi" quale organo di partecipazione dei giovani alla vita del Paese. Il Consiglio dei ragazzi rappresenta la collettività dei giovani di Castelnuovo. Esso determina l'indirizzo della programmazione nelle materie che riguardano l'infanzia.
Il "Sindaco dei ragazzi" è eletto direttamente dagli alunni delle scuole come previsto in apposito Regolamento. Esso rappresenta il Consiglio dei ragazzi e nelle cerimonie ufficiali, alle quali presenzia in tale qualità, indossa un tricolore. Il Comune riconosce il diritto dei bambini e degli adolescenti alla cittadinanza quale espressione del piano di azione delle politiche per la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi.
ART. 6
PROGRAMMA FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune esercita la sua azione amministrativa nell'ambito dei piani economici e territoriali elaborati ai diversi livelli istituzionali, privilegiando il metodo della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune di Castelnuovo di Farfa è favorevole all'inserimento del Comune stesso nella Comunità Montana salario qualora la riforma lo consentisse.
5. Il Comune consulta la Camera di Commercio-Industria- Artigianato sui temi che abbiano rilevanza economica in ispecie nel settore della commercializzazione con i piani commerciali, stipula apposite Convenzioni con la Camera di Commercio per la gestione delle attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico.
ART. 7
PROTEZIONE CIVILE
Il Comune provvede ad organizzare il servizio di protezione civile ed in particolare il servizio di prevenzione previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze, il soccorso alla popolazione in casi di catastrofi e calamità.
CAPO II
ART. 8
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dall'agglomerato di Granica storicamente riconosciuto dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Ha. 903 e confina con gli attuali Comuni di Poggio Nativo, Toffia, Fara Sabina, Montopoli di Sabina, Salisano e Mompeo.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo ed è il " PALAZZO PERELLI ", Via Perelli n°7. Di norma Giunta, Consiglio e Commissioni si riuniscono nella sede ufficiale. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione dell'agglomerato di Granica o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare. II perimetro del territorio comunale può essere modificato con le procedure previste dalla Legge regionale, acquisendo il parere della popolazione attraverso apposito referendum;
5. All'interno del territorio Comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.
ART. 9
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel Sigillo si identifica con il nome "COMUNE di CASTELNUOVO DI FARFA" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°95, in data 24.10.1984=.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. Per eventuali concessioni, deciderà la Giunta Comunale.
ART. 10
ALBO PRETORIO
1. Per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e comunque degli atti che dovranno essere portati a conoscenza dei cittadini, la Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad ALBO PRETORIO.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. L'albo Pretorio è gestito dal Segretario Comunale che cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART. 11
GEMELLAGGI
In armonia con lo spirito della costituzione e dei principi enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità europea, anche per contribuire attivamente al processo di integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale.
CAPO III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 12
1 REGOLAMENTI COMUNALI
1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e in conformità allo Statuto.
3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. I regolamenti non soggetti all'esame del CO.RE.CO., diventano esecutivi decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio.
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